CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI TRATTORI AGRICOLI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro e lavoratori autonomi di verificare periodicamente lo stato e l’efficienza dei macchinari e di registrare i controlli fatti.

L’INAIL ha tale scopo ha emanato linee guida per fornire l’indicazione sui metodi da seguire, le prestazioni minime che le trattrici agricole e le macchine semoventi devono avere per poter essere ritenute sicure e gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari.

Gli aspetti principali che richiedono una verifica sono i seguenti:

  • Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
  • Protezioni di elementi mobili
  • Protezioni di parti calde
  • Dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore
  • Dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti
  • Zavorre
  • Organi di propulsione e di sostegno
  • Cingoli
  • Freni – Stato meccanico del dispositivo di frenatura
  • Freni – Prova del freno di servizio
  • Freni – Prove del freno di stazionamento
  • Silenziatore
  • Accesso al posto di guida
  • Comandi
  • Parabrezza ed altri vetri
  • Sedile del conducente
  • Sedile del passeggero
  • Dispositivo retrovisore
  • Tergicristallo
  • Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
  • Dispositivo di sterzo
  • Segnalatore Acustico
  • Batteria
  • Cofani e parafanghi
  • Serbatoio di carburante liquido

Le linee guida stabiliscono inoltre che la frequenza dei controlli deve essere biennale ovvero ogni 1000 ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri” e che inoltre deve essere effettuato “un controllo straordinario” ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza nell’uso del trattore.

Viene inoltre evidenziato che i controlli periodici devono essere effettuati da personale competente.

L’esperienza trentennale nel settore, pertanto, ci consente di essere un valido supporto per le aziende, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nel parco macchine che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei lavoratori e redigere al contempo con efficacia il registro periodico di controllo.


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Citazioni e fonti

INAIL, PuntoSicuro, Normativa

Foto di copertina basata su un’idea di Racool_studio – it.freepik.com

Accertamenti massa nella revisione veicoli

Come è ovvio che sia e come ribadito da un RECENTE commento EGAF:

Qualora i centri privati revisioni riscontrino modifiche delle caratteristiche tecniche del veicolo sono tenuti a interrompere la revisione del veicolo e a darne immediata comunicazione al competente UMC mediante compilazione di apposito modulo.
La modifica della tara di un veicolo rispetto a quella originariamente prevista, comporta l’aggiornamento della carta del veicolo.
Pertanto, si ritiene, che il centro debba desistere dallo svolgimento dell’operazione di revisione segnalando, eventualmente, la circostanza al competente UMC.

Nella attuale revisione delle macchine agricole se si riscontrasse l’eventualità in argomento la soluzione richiederebbe un impegno notevole oltre ad una perdita di tempo non indifferente.

Si consiglia quindi di valutare tale circostanza prima della revisione.

Al via la revisione delle macchine agricole.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.6.2015 del Decreto Interministeriale 20 maggio 2015, è stata definita nei tempi e nei modi la revisione delle macchine agricole. Le prime macchine ad essere revisionate saranno le trattrici agricole immatricolate prima del 31.12.1973 che dovranno mettersi in regola entro il 31.12.2017, a seguire tutte le altre trattrici seguendo la tabella dei tempi sottoriportata.

  1. Revisione delle trattrici agricole a partire dal 31.12.2015
    1. Immatricolati fino al 31.12.1973 non oltre 31.12.2017
    2. Immatricolati dal 1.1.1974 al 31.12.1990 non oltre 31.12.2018
    3. Immatricolati dal 1.1.1991 al 31.12.2010 non oltre 31.12.2020
    4. Immatricolati dal 1.1.2011 al 31.12.2015 non oltre 31.12.2021
    5. Immatricolati dal 1° gennaio 2016 dal 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Dal combinato disposto tra il citato nuovo Decreto Interministeriale ed il Codice della Strada si deduce che le macchine potranno essere sottoposte a revisione in officine private fino ad un peso di 3,5 tonnellate con le medesime modalità già attive per gli autoveicoli.
Oltre tale massa i proprietari dovranno rivolgersi ai competenti uffici della Motorizzazione.

Si evince anche che gli accertamenti tecnici saranno limitati ai seguenti aspetti:

        1. Appendice VIII al Titolo III del CDS
          1. Integrità pneumatici
          2. Efficienza sistema di frenatura
          3. Integrità e funzionamento luci
          4. Efficienza avvisatore acustico
          5. Livello sono da fermo
          6. Emissioni inquinanti (opacità fumi)
          7. Integrità vetri
          8. Buono stato del telaio
          9. Dispositivi in genere efficienti
        2. Appendice IX al Titolo III del CDS
          1. Freno di servizio
          2. Freno di stazionamento
          3. Buono stato impianto sterzante

La revisione per le macchine operatrici agricole semoventi, i rimorchi e le macchine operatrici industriali inizierà a partire dal 1.1.2018 per le prime due categorie e dal 1.1.2019 per le terze. Ad oggi non sono stati definiti i termini massimi entro i quali i mezzi dovranno essere revisionati.