Il Codice della Strada.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 come da ultimo modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, a norma dell’art. 110 del CdS, prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole immatricolate.

La norma stabiliva che a partire dal 1° gennaio 2014 la revisione fosse attuata a partire dalle macchine immatricolate prima del 1° gennaio 2009.

L’ultima proroga in ordine di tempo ha posticipato l’inizio delle revisioni delle macchine agricole al 1° gennaio 2016 a partire da quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. Ha stabilito inoltre che entro il 30 giugno 2015 vengano stabilite le modalità di esecuzione e le verifiche da effettuare sui veicoli sia semoventi che trainati.


Art. 111 del codice della strada: Revisione delle macchine agricole in circolazione

Comma 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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