Proroga dei tempi di attuazione.

Il decreto-legge n. 192 “Milleproroghe” ha introdotto, per il settore agricolo la proroga dei termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.

Pertanto, come stabilito dalla nuova legislazione, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione dovrà essere emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Da una lettura della norma e dalle dichiarazioni post emanazione della stessa, si evince che l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo della revisione delle macchine agricole, si addice alla complessità delle procedure di accertamento dell’idoneità alla circolazione stradale del parco macchine esistente, tenuto conto altresì della necessità per molti di essi di adeguamenti alle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Con questo slittamento, che dovrà disciplinare le modalità di applicazione dell’obbligo di revisione delle macchine agricole, i ministeri competenti potranno valutare in modo più attento, la definizione dei criteri di controllo dell’idoneità alla circolazione su strada dei veicoli agricoli ed a uso agricolo.

Ritornando alla norma, con il comma 5 dell’art. 8 sono prorogati i termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.

La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per quelle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

I nostri servizi ad aziende e privati.

Come valido strumento di supporto alle diverse realtà coinvolte dall’entrata in vigore della revisione delle macchine agricole, il nostro Studio propone i seguenti servizi:

  • Controllo preventivo della macchina Prima di sottoporre il proprio mezzo a revisione può essere utile conoscere le criticità per risolverle da subito.
  • Consulenza all’aggiornamento della carta di circolazione Qualora si riscontro, in fase preventiva o in sede di revisione, delle discordanze rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione, può essere utile conoscere la fattibilità ed il costo di un eventuale aggiornamento.
  • Verifica di conformità presso i rivenditori La vendita di una macchina, oggi può essere un boomerang a carico del concessionario se questi non ha verificato la coerenza di ciò che vende rispetto a ciò che è stato omologato.
  • Perizie tecnico-legali di conformità del prodotto al tipo omologato In caso di contenzioso, è utile disporre di un documento valido ai fini legali che dimostri l’effettiva incoerenza della macchina rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione.

Il Codice della Strada.

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 come da ultimo modificato dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, a norma dell’art. 110 del CdS, prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole immatricolate.

La norma stabiliva che a partire dal 1° gennaio 2014 la revisione fosse attuata a partire dalle macchine immatricolate prima del 1° gennaio 2009.

L’ultima proroga in ordine di tempo ha posticipato l’inizio delle revisioni delle macchine agricole al 1° gennaio 2016 a partire da quelle immatricolate prima del 1° gennaio 2009. Ha stabilito inoltre che entro il 30 giugno 2015 vengano stabilite le modalità di esecuzione e le verifiche da effettuare sui veicoli sia semoventi che trainati.


Art. 111 del codice della strada: Revisione delle macchine agricole in circolazione

Comma 1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell’articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 30 giugno 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Comma 6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.