DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEI PASSEGGERI SUGLI AUTOBUS (TORNELLI)

È ammessa l’installazione dei dispositivi per il controllo degli accessi dei passeggeri (tornelli) sugli autobus delle classi I, II ed A appartenenti alle aziende di trasporto pubblico.

Il dispositivo deve essere approvato con riferimento alle vigenti norme UE sulla sicurezza, alla compatibilità elettromagnetica (regolamento ECE 10/02 e successive modifiche ed integrazioni) ed alla spinta esercitata per l’apertura del dispositivo, in entrambi i versi di percorrenza (la spinta non deve essere superiore a 5 daN per consentire il libero passaggio dei passeggeri ed in particolare nelle condizioni di emergenza).

L’installazione del dispositivo, richiede la verifica dei seguenti aspetti:

  • posizione (il dispositivo deve essere ubicato esclusivamente in corrispondenza della porta di servizio destinata alla salita dei passeggeri; sono escluse le altre porte di servizio e la porta di sicurezza, previste nell’omologazione del veicolo);
  • idoneità alla libera movimentazione dei passeggeri;
  • presenza di un comando centrale di emergenza che possa essere azionato da parte del conducente per aprire il tornello;
  • larghezza della corsia che deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento ECE 107/03;
  • modifica dei posti a sedere e/o dei posti in piedi in relazione alla riduzione dell’area disponibile ai sensi della direttiva 2001/85/CE.

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Aratri, erpici e seminatrici trainati: obbligo di approvare gli attacchi alla trattrice.

Il Ministero dei Trasporti, con circolare 30836 del 2.11.2020, ha attuato le disposizioni impartite dalla circolare 19962 del 21.7.2020, definendo la procedura da seguire e i criteri per l’approvazione dei dispositivi di accoppiamento, all’attacco a tre punti o ai bracci del sollevatore della trattrice, delle attrezzature intercambiabili trainate, tra cui ricadono anche aratri, erpici e seminatrici trainati anche se esclusi da obblighi di omologazione stradale in Italia.

La procedura  prevede che il Costruttore faccia richiesta di approvazione al Ministero dei Trasporti del dispositivo di attacco ed apponga su di esso una marcatura o una targhetta con gli estremi del verbale di approvazione.

L’approvazione del dispositivo di attacco andrà ad integrare il Fascicolo Tecnico che ogni Costruttore deve creare nel rispetto della “direttiva macchine” 2006/42/CE.

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Aratri, erpici e seminatrici, anche in Italia si possono omologare !

Con la circolare 19962 del 21 luglio 2020, il Ministero dei Trasporti ha introdotto la possibilità anche per gli aratri, erpici e seminatrici di essere omologati/collaudati in Italia e di conseguenza essere accompagnati da certificato di idoneità tecnica alla circolazione, come le macchine agricole operatrici trainate.

Questa possibilità, fino ad ora esclusa dall’art. 292 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, oltre a regolamentare un settore che negli ultimi anni ha visto evolvere in modo importante questa tipologia di macchine, darà alle stesse un valore aggiunto in termini di sicurezza stradale e rispetto ad un mercato europeo, nei confronti del quale la normativa italiana era rimasta ancorata al passato.


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Da autocarro a macchina operatrice: la procedura tecnico/legale.

Ormai da tempo esiste l’esigenza da parte di aziende di vario genere di trasformare i loro autocarri in macchine operatrice agricole o industriali.
Approfondiamo quindi l’argomento rispondendo a tre domande:

Da cosa nasce questa esigenza ?

Principalmente nasce dal fatto che una macchina operatrice può essere condotta anche senza la patente di categoria C. Inoltre consente alcuni risparmi economici in termini di assicurazione e tassa di proprietà.

Quali sono i limiti di una trasformazione di questo tipo ?

Il principale limite è rappresentato dalla velocità, che è imposta per costruzione ad un valore non superiore a 40 km/h.
Inoltre va ricordato che è consentito solo il trasporto di cose connesse con il ciclo operativo della macchina.

Quali norme è necessario rispettare ?

Il Ministero dei Trasporti, soprattutto dal 2009, si è più volte espresso sull’argomento, al fine di regolamentare il proliferarsi sul tutto il territorio nazionale di trasformazioni disomogenee tra loro per procedura ed accertamenti tecnici.

Di seguito un riepilogo, tratto dalla circolare ministeriale del 2.8.2016 nr. 17447, relativo ai divieti ed ai limiti di anzianità previsti per alcune tipologie di trasformazioni :

Tipologia di trasformazioneDivietoLimite anzianità
10 anni
Limite anzianità
10 anni per aumento m.c.p.c.
Nessun limite di anzianità
da N a MAX
da N a MOXX
da N a MAOSX

Legenda:
N = autoveicolo di categoria N (autocarro)
MA = Trattrice agricola (definita dall’art. 57 comma 2 lettera a.1 del CdS)
MO = Macchina Operatrice (definita dall’art. 58 del CdS)
MAOS = Macchina Agricola Operatrice Semovente (definita dall’art. 57 comma 2 lettera a.2 del CdS)


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Attrezzature semiportate, attenzione alle masse limite della trattrice.

La normativa

Come rammentato dalla circolare 516/M3/B2 del 30 marzo 2000, anche la nuova circolare 19962 del 21 luglio 2020 riporta l’attenzione sul fatto che, nel caso di attrezzature semiportate, la verifica del rispetto delle masse tecnicamente ammissibili sugli assi delle trattrici deve essere fatta prendendo in considerazione l’intera massa dell’attrezzatura e non solo quella scaricata sui punti di attacco alla trattrice.

In sostanza la somma della massa della trattrice e dell’attrezzatura semiportata deve essere in ogni caso inferiore o uguale alla massa massima tecnicamente ammissibile della trattrice riportata nella carta di circolazione.

L’alternativa

In presenza di attrezzature semiportate che per loro costruzione non consentono di reperire facilmente sul mercato trattrici compatibili, è possibile procedere all’approvazione in esemplare unico o all’omologazione in serie anche prevedendo fin dall’origine l’accoppiamento alla trattrice mediante gli attacchi ai bracci inferiori del sollevatore .


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