Pubblicato il nuovo Regolmento Macchine

Pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento 2023/1230 che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

È importante notare che l’applicazione effettiva del nuovo Regolamento Macchine inizierà dopo 43 mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero il 14 gennaio 2027.

Allo stesso tempo, l’attuale direttiva 2006/42/CE verrà abrogata.

Aratri, erpici e seminatrici trainati: obbligo di approvare gli attacchi alla trattrice.

Il Ministero dei Trasporti, con circolare 30836 del 2.11.2020, ha attuato le disposizioni impartite dalla circolare 19962 del 21.7.2020, definendo la procedura da seguire e i criteri per l’approvazione dei dispositivi di accoppiamento, all’attacco a tre punti o ai bracci del sollevatore della trattrice, delle attrezzature intercambiabili trainate, tra cui ricadono anche aratri, erpici e seminatrici trainati anche se esclusi da obblighi di omologazione stradale in Italia.

La procedura  prevede che il Costruttore faccia richiesta di approvazione al Ministero dei Trasporti del dispositivo di attacco ed apponga su di esso una marcatura o una targhetta con gli estremi del verbale di approvazione.

L’approvazione del dispositivo di attacco andrà ad integrare il Fascicolo Tecnico che ogni Costruttore deve creare nel rispetto della “direttiva macchine” 2006/42/CE.

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CONTROLLO PERIODICO DELLO STATO DI MANUTENZIONE ED EFFICIENZA DEI TRATTORI AGRICOLI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro e lavoratori autonomi di verificare periodicamente lo stato e l’efficienza dei macchinari e di registrare i controlli fatti.

L’INAIL ha tale scopo ha emanato linee guida per fornire l’indicazione sui metodi da seguire, le prestazioni minime che le trattrici agricole e le macchine semoventi devono avere per poter essere ritenute sicure e gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari.

Gli aspetti principali che richiedono una verifica sono i seguenti:

  • Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
  • Protezioni di elementi mobili
  • Protezioni di parti calde
  • Dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore
  • Dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti
  • Zavorre
  • Organi di propulsione e di sostegno
  • Cingoli
  • Freni – Stato meccanico del dispositivo di frenatura
  • Freni – Prova del freno di servizio
  • Freni – Prove del freno di stazionamento
  • Silenziatore
  • Accesso al posto di guida
  • Comandi
  • Parabrezza ed altri vetri
  • Sedile del conducente
  • Sedile del passeggero
  • Dispositivo retrovisore
  • Tergicristallo
  • Dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
  • Dispositivo di sterzo
  • Segnalatore Acustico
  • Batteria
  • Cofani e parafanghi
  • Serbatoio di carburante liquido

Le linee guida stabiliscono inoltre che la frequenza dei controlli deve essere biennale ovvero ogni 1000 ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri” e che inoltre deve essere effettuato “un controllo straordinario” ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza nell’uso del trattore.

Viene inoltre evidenziato che i controlli periodici devono essere effettuati da personale competente.

L’esperienza trentennale nel settore, pertanto, ci consente di essere un valido supporto per le aziende, al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nel parco macchine che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei lavoratori e redigere al contempo con efficacia il registro periodico di controllo.


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Citazioni e fonti

INAIL, PuntoSicuro, Normativa

Foto di copertina basata su un’idea di Racool_studio – it.freepik.com

Strutture di protezione ROPS – FOPS

Si inviata i costruttori di macchine agricole od operatrice a valutare seriamente i punti 3.4.3. e 3.4.4. dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dalla Direttiva Macchina ), che ancorché non risolti da norme per la specifica macchina in argomento prescrivono tuttavia di valutare ed eliminarne il rischio:

 

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Alfine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

 

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura