L’11 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 il Decreto Ministeriale n. 219 del 1° dicembre 2015 che regolamenta le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato Decreto, un sistema di riqualificazione elettrica è “… un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica …”
L’articolo 4 stabilisce che la riqualificazione elettrica non alteri le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, e che in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, procederà alle verifiche e prove necessarie per accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.
L’allegato C del D.M. 219 inoltre definisce le procedure per la verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione elettrica ai fini della sua omologazione.
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