Strutture di protezione ROPS – FOPS

Si inviata i costruttori di macchine agricole od operatrice a valutare seriamente i punti 3.4.3. e 3.4.4. dei RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza previsti dalla Direttiva Macchina ), che ancorché non risolti da norme per la specifica macchina in argomento prescrivono tuttavia di valutare ed eliminarne il rischio:

 

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Alfine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

 

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura

Accertamenti massa nella revisione veicoli

Come è ovvio che sia e come ribadito da un RECENTE commento EGAF:

Qualora i centri privati revisioni riscontrino modifiche delle caratteristiche tecniche del veicolo sono tenuti a interrompere la revisione del veicolo e a darne immediata comunicazione al competente UMC mediante compilazione di apposito modulo.
La modifica della tara di un veicolo rispetto a quella originariamente prevista, comporta l’aggiornamento della carta del veicolo.
Pertanto, si ritiene, che il centro debba desistere dallo svolgimento dell’operazione di revisione segnalando, eventualmente, la circostanza al competente UMC.

Nella attuale revisione delle macchine agricole se si riscontrasse l’eventualità in argomento la soluzione richiederebbe un impegno notevole oltre ad una perdita di tempo non indifferente.

Si consiglia quindi di valutare tale circostanza prima della revisione.

Regolamento 2016/1628 – inquinamento dei motori a combustione interna

Il Regolamento (UE) 1628/2016 della Comunità Europea, introduce la fase V di inquinamento dei motori a combustione interna e  limiti di inquinamento per motori piccoli che la precedente normativa non contemplava.

Occorre considerare quanto segue sia  in termini di definizioni che di limiti:

  • Limiti di omologazione dei nuovi motori
  • Limiti di immissione in circolazione dei vecchi motori e delle relative macchine.
  • L’obbligo di omologazione dei nuovi motori fase V scatta alla data “A” della tabella sotto riportata e oltre la data “B” non potranno più essere costruiti vecchi motori.
  • Oltre la data “B” sarà possibile acquistare motori vecchie norme, “motori di transizione” costruiti solo in data antecedente.
  • I “motori di transizione” possono essere utilizzati su macchine prodotte fino a 18 mesi dalla data “B”
  • I costruttori di macchine con una produzione annua inferiore alle 100 unità possono godere di un ulteriore proroga di 12 mesi
  • I costruttori di macchine che utilizzano “motori di transizione” sono tenuti ad apporre una marcatura recante il mese e l’anno di produzione della macchina.
Potenza (kW) Omologazione nuovo motore (A) Limite immissione vecchi motori (B)
0 < P < 56 01/01/2018 01/01/2019
56 ≤ P < 130 01/01/2019 01/01/2020
130 ≤ P 01/01/2018 01/01/2019

Riqualificazione elettrica delle autovetture M e N1

Con il decreto Ministeriale 01/02/2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato gli allegati al Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015.

Rivestono particolare interesse alcuni aspetti quali:

  • La modifica della Scheda Informativa
  • Modello del certificato di omologazione
  • Procedura per la verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione energetica
  • Modello di dichiarazione concernente l’installazione