Autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento

Con il decreto Dirigenziale 19/06/2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto norme tecniche ed amministrative per l’ammissione alla circolazione dei veicoli dotati di apparecchiature mobili di rilevamento.

Rivestono particolare interesse alcuni aspetti quali:

  • l’obbligo della rispondenza alle norme vigenti all’atto della domanda per le categorie N e O
  • la possibilità di trasportare fino ad un massimo di quattro persone compreso il conducente; compatibilmente con la massa complessiva del veicolo;
  • la separazione della parte destinata a laboratorio da quella dei passeggeri con pannellatura conforme alle prescrizioni della ISO 27956:2009
  • le dimensioni minime
  • le caratteristiche dell’impianto elettrico
  • l’attenzione alla presenza di batterie, bombole di gas o altro materiale nocivo
  • la necessità che i rivestimenti siano in materiale autoestinguente la presenza di idonei estintori

Riqualificazione elettrica dei veicoli – DM 219 del 1° dicembre 2015

logoL’11 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 il Decreto Ministeriale n. 219 del 1° dicembre 2015 che regolamenta le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato Decreto, un sistema di riqualificazione elettrica è “… un  sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica …”
L’articolo 4 stabilisce che la riqualificazione elettrica non alteri le  originarie  caratteristiche  del  veicolo  in termini di prestazioni e sicurezza, e che in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, procederà alle verifiche e prove necessarie per  accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche  effettuate  assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a  quello  del veicolo originario.
L’allegato C del D.M. 219 inoltre definisce le procedure per la verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione elettrica ai fini della sua omologazione.


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Navette Turistiche – D.M. 193 del 9 ottobre 2015

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Il 4 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n. 283 il Decreto Ministeriale n. 193 del 9 ottobre 2015 che regolamenta i criteri di assimilazione e di accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle “navette turistiche”.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato Decreto, le piattaforme semoventi sono “… il veicolo a motore  elettrico  isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in  aree  di  tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori  ad  otto,  escluso  il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per  tale utilizzo …”
L’allegato A del D.M. 193 definisce le caratteristiche tecniche che devono avere le navette turistiche, mentre l’allegato B elenca le prescrizioni per l’omologazione e/o il collaudo dei predetti veicoli nel rispetto delle normative europee.
L’articolo 8 infine definisce le disposizioni transitorie e finali per le navette turistiche già in circolazione.

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Piattaforme semoventi – Decreto Ministeriale n. 192

logoIl 4 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n. 283 il Decreto Ministeriale n. 192 del 9 ottobre 2015 che regolamenta i criteri di assimilazione e di accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle “piattaforme semoventi”.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato Decreto, le piattaforme semoventi sono “… veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e
finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili …”
L’allegato A del D.M. 192 definisce le caratteristiche tecniche che devono avere le piattaforme semoventi eccezionali, mentre l’allegato B elenca le prescrizioni per l’omologazione e/o il collaudo dei predetti veicoli nel rispetto delle normative europee.
L’articolo 9 infine definisce le disposizioni transitorie e finali per le piattaforme semoventi eccezionali già in circolazione.

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