Piattaforme semoventi – Decreto Ministeriale n. 192

logoIl 4 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n. 283 il Decreto Ministeriale n. 192 del 9 ottobre 2015 che regolamenta i criteri di assimilazione e di accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle “piattaforme semoventi”.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato Decreto, le piattaforme semoventi sono “… veicoli eccezionali con caratteristiche atipiche destinate ai trasporti eccezionali e
finalizzate esclusivamente al trasporto su strada, a velocità ridotta comunque non superiore a 20 km/h, di manufatti ovvero di carichi indivisibili …”
L’allegato A del D.M. 192 definisce le caratteristiche tecniche che devono avere le piattaforme semoventi eccezionali, mentre l’allegato B elenca le prescrizioni per l’omologazione e/o il collaudo dei predetti veicoli nel rispetto delle normative europee.
L’articolo 9 infine definisce le disposizioni transitorie e finali per le piattaforme semoventi eccezionali già in circolazione.

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Al via la revisione delle macchine agricole.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 149 del 30.6.2015 del Decreto Interministeriale 20 maggio 2015, è stata definita nei tempi e nei modi la revisione delle macchine agricole. Le prime macchine ad essere revisionate saranno le trattrici agricole immatricolate prima del 31.12.1973 che dovranno mettersi in regola entro il 31.12.2017, a seguire tutte le altre trattrici seguendo la tabella dei tempi sottoriportata.

  1. Revisione delle trattrici agricole a partire dal 31.12.2015
    1. Immatricolati fino al 31.12.1973 non oltre 31.12.2017
    2. Immatricolati dal 1.1.1974 al 31.12.1990 non oltre 31.12.2018
    3. Immatricolati dal 1.1.1991 al 31.12.2010 non oltre 31.12.2020
    4. Immatricolati dal 1.1.2011 al 31.12.2015 non oltre 31.12.2021
    5. Immatricolati dal 1° gennaio 2016 dal 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Dal combinato disposto tra il citato nuovo Decreto Interministeriale ed il Codice della Strada si deduce che le macchine potranno essere sottoposte a revisione in officine private fino ad un peso di 3,5 tonnellate con le medesime modalità già attive per gli autoveicoli.
Oltre tale massa i proprietari dovranno rivolgersi ai competenti uffici della Motorizzazione.

Si evince anche che gli accertamenti tecnici saranno limitati ai seguenti aspetti:

        1. Appendice VIII al Titolo III del CDS
          1. Integrità pneumatici
          2. Efficienza sistema di frenatura
          3. Integrità e funzionamento luci
          4. Efficienza avvisatore acustico
          5. Livello sono da fermo
          6. Emissioni inquinanti (opacità fumi)
          7. Integrità vetri
          8. Buono stato del telaio
          9. Dispositivi in genere efficienti
        2. Appendice IX al Titolo III del CDS
          1. Freno di servizio
          2. Freno di stazionamento
          3. Buono stato impianto sterzante

La revisione per le macchine operatrici agricole semoventi, i rimorchi e le macchine operatrici industriali inizierà a partire dal 1.1.2018 per le prime due categorie e dal 1.1.2019 per le terze. Ad oggi non sono stati definiti i termini massimi entro i quali i mezzi dovranno essere revisionati.

Proroga dei tempi di attuazione.

Il decreto-legge n. 192 “Milleproroghe” ha introdotto, per il settore agricolo la proroga dei termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.

Pertanto, come stabilito dalla nuova legislazione, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione dovrà essere emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Da una lettura della norma e dalle dichiarazioni post emanazione della stessa, si evince che l’ulteriore proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo della revisione delle macchine agricole, si addice alla complessità delle procedure di accertamento dell’idoneità alla circolazione stradale del parco macchine esistente, tenuto conto altresì della necessità per molti di essi di adeguamenti alle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Con questo slittamento, che dovrà disciplinare le modalità di applicazione dell’obbligo di revisione delle macchine agricole, i ministeri competenti potranno valutare in modo più attento, la definizione dei criteri di controllo dell’idoneità alla circolazione su strada dei veicoli agricoli ed a uso agricolo.

Ritornando alla norma, con il comma 5 dell’art. 8 sono prorogati i termini relativi all’attuazione della revisione delle macchine agricole prevista dall’art. 111 del codice della strada.

La revisione quindi partirà dal 31 dicembre 2015 con precedenza per quelle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

I nostri servizi ad aziende e privati.

Come valido strumento di supporto alle diverse realtà coinvolte dall’entrata in vigore della revisione delle macchine agricole, il nostro Studio propone i seguenti servizi:

  • Controllo preventivo della macchina Prima di sottoporre il proprio mezzo a revisione può essere utile conoscere le criticità per risolverle da subito.
  • Consulenza all’aggiornamento della carta di circolazione Qualora si riscontro, in fase preventiva o in sede di revisione, delle discordanze rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione, può essere utile conoscere la fattibilità ed il costo di un eventuale aggiornamento.
  • Verifica di conformità presso i rivenditori La vendita di una macchina, oggi può essere un boomerang a carico del concessionario se questi non ha verificato la coerenza di ciò che vende rispetto a ciò che è stato omologato.
  • Perizie tecnico-legali di conformità del prodotto al tipo omologato In caso di contenzioso, è utile disporre di un documento valido ai fini legali che dimostri l’effettiva incoerenza della macchina rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione.