Autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento

Con il decreto Dirigenziale 19/06/2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto norme tecniche ed amministrative per l’ammissione alla circolazione dei veicoli dotati di apparecchiature mobili di rilevamento.

Rivestono particolare interesse alcuni aspetti quali:

  • l’obbligo della rispondenza alle norme vigenti all’atto della domanda per le categorie N e O
  • la possibilità di trasportare fino ad un massimo di quattro persone compreso il conducente; compatibilmente con la massa complessiva del veicolo;
  • la separazione della parte destinata a laboratorio da quella dei passeggeri con pannellatura conforme alle prescrizioni della ISO 27956:2009
  • le dimensioni minime
  • le caratteristiche dell’impianto elettrico
  • l’attenzione alla presenza di batterie, bombole di gas o altro materiale nocivo
  • la necessità che i rivestimenti siano in materiale autoestinguente la presenza di idonei estintori

Omologazione Europea delle macchine agricole – FAQ

Per incentivare lo spirito imprenditoriale, abbattere il muro delle perplessità  ed illuminare le scelte, offriamo la nostra collaborazione attraverso una serie di FAQ redatte in base alle richieste pervenute al nostro studio fino ad oggi e che saranno costantemente aggiornate con l’evolversi della normativa e/o con ulteriori quesiti che ci verranno sottoposti da costruttori o addetti del settore.

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Come avrete appreso da più parti, la regolamentazione della meccanizzazione agricola, è cambiata radicalmente con l’entrata in vigore obbligatoria, dal 1° gennaio 2016, del Regolamento 167/2013 conosciuto anche come “Mother Regulation”.

Ogni costruttore deve assolutamente considerare che la norma:

  • riguarda direttamente o indirettamente tutte le macchine agricole, con pochissime eccezioni;
  • prevede che alcune macchine possano continuare ad essere messe in circolazione nel rispetto delle norme nazionali;
  • consente soluzioni per tanto tempo desiderate, come aumenti di massa e di velocità;
  • impedisce di essere ignorata dal momento che influenza gli abbinamenti tra i veicoli
  • consentirà, in tempi brevi, l’ingresso in Italia di prodotti immediatamente immatricolabili ed agganciabili, costruiti chissà dove ed a prezzi ridotti.

Questa realtà genera in continuazione una miriade di perplessità sugli effettivi vantaggi che potrebbero derivare dall’adeguamento immediato della produzione alle nuove norme.

Le perplessità scaturiscono principalmente dalla certezza che nella Comunità Europea una infinità di macchine agricole, immesse in circolazione nel rispetto delle norme nazionali, continueranno ad esistere per un numero indefinito di anni, e risulta difficile proporre macchine costruite nel rispetto delle nuove norme che quasi certamente dovranno essere riomologate in ogni paese per consentire gli abbinamenti necessari.

Questa è ovviamente una mezza realtà, dal momento che le trattrici agricole omologate secondo le vecchie norme potranno essere immesse sul mercato non oltre il 31/12/2017, e che ovviamente i relativi costruttori le hanno già riomologate a partire dal marzo 2013.

Se poi si considera che da decenni il mondo agricolo auspica la possibilità di superare le velocità e le masse imposte dall’attuale Codice della Strada, risulta evidente che, al di là di ogni ragionevole dubbio, una offerta di nuovi veicoli sarà certamente accolta con entusiasmo, e darà al costruttore quel grado di internazionalizzazione che probabilmente oggi gli manca.

Le perplessità citate poc’anzi trovano spesso una valida risposta nella normativa che però è molto voluminosa ed estremamente complessa.

Parliamone all’EIMA 2016

Parliamone all'EIMA 2016
Ai primi dieci iscritti sarà offerto un simpatico omaggio.

In occasione di EIMA 2016, dal 9 al 12 novembreil nostro Studio ha deciso di offrire un momento di incontro individuale per lo scambio di opinioni e chiarimenti.

Per usufruire di questa opportunità sarà sufficiente compilare il seguente modulo per fissare l’appuntamento direttamente presso il vostro stand in EIMA o in un’area da concordare.
Potrete anche indicare uno più argomenti oggetto dell’incontro, come ad esempio:
Nuova “Mother Regultion” per l’omologazione europea delle macchine agricole
Nuova norma quadro per emissioni dei motori diesel
– La revisione delle macchine agricole

 

 

Riqualificazione elettrica dei veicoli – DM 219 del 1° dicembre 2015

logoL’11 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 il Decreto Ministeriale n. 219 del 1° dicembre 2015 che regolamenta le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli delle categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, originariamente immatricolati con motore termico.
Ai sensi dell’articolo 2 del citato Decreto, un sistema di riqualificazione elettrica è “… un  sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica …”
L’articolo 4 stabilisce che la riqualificazione elettrica non alteri le  originarie  caratteristiche  del  veicolo  in termini di prestazioni e sicurezza, e che in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, procederà alle verifiche e prove necessarie per  accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche  effettuate  assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a  quello  del veicolo originario.
L’allegato C del D.M. 219 inoltre definisce le procedure per la verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione elettrica ai fini della sua omologazione.


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Navette Turistiche – D.M. 193 del 9 ottobre 2015

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Il 4 dicembre 2015 è stato pubblicato sulla G.U. n. 283 il Decreto Ministeriale n. 193 del 9 ottobre 2015 che regolamenta i criteri di assimilazione e di accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle “navette turistiche”.
Ai sensi dell’articolo 1 del citato Decreto, le piattaforme semoventi sono “… il veicolo a motore  elettrico  isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in  aree  di  tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori  ad  otto,  escluso  il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per  tale utilizzo …”
L’allegato A del D.M. 193 definisce le caratteristiche tecniche che devono avere le navette turistiche, mentre l’allegato B elenca le prescrizioni per l’omologazione e/o il collaudo dei predetti veicoli nel rispetto delle normative europee.
L’articolo 8 infine definisce le disposizioni transitorie e finali per le navette turistiche già in circolazione.

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