Da autocarro a macchina operatrice: la procedura tecnico/legale.

Ormai da tempo esiste l’esigenza da parte di aziende di vario genere di trasformare i loro autocarri in macchine operatrice agricole o industriali.
Approfondiamo quindi l’argomento rispondendo a tre domande:

Da cosa nasce questa esigenza ?

Principalmente nasce dal fatto che una macchina operatrice può essere condotta anche senza la patente di categoria C. Inoltre consente alcuni risparmi economici in termini di assicurazione e tassa di proprietà.

Quali sono i limiti di una trasformazione di questo tipo ?

Il principale limite è rappresentato dalla velocità, che è imposta per costruzione ad un valore non superiore a 40 km/h.
Inoltre va ricordato che è consentito solo il trasporto di cose connesse con il ciclo operativo della macchina.

Quali norme è necessario rispettare ?

Il Ministero dei Trasporti, soprattutto dal 2009, si è più volte espresso sull’argomento, al fine di regolamentare il proliferarsi sul tutto il territorio nazionale di trasformazioni disomogenee tra loro per procedura ed accertamenti tecnici.

Di seguito un riepilogo, tratto dalla circolare ministeriale del 2.8.2016 nr. 17447, relativo ai divieti ed ai limiti di anzianità previsti per alcune tipologie di trasformazioni :

Tipologia di trasformazioneDivietoLimite anzianità
10 anni
Limite anzianità
10 anni per aumento m.c.p.c.
Nessun limite di anzianità
da N a MAX
da N a MOXX
da N a MAOSX

Legenda:
N = autoveicolo di categoria N (autocarro)
MA = Trattrice agricola (definita dall’art. 57 comma 2 lettera a.1 del CdS)
MO = Macchina Operatrice (definita dall’art. 58 del CdS)
MAOS = Macchina Agricola Operatrice Semovente (definita dall’art. 57 comma 2 lettera a.2 del CdS)


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