Se da un lato, un veicolo corredato di COC secondo il Regolamento 167/2013 deve essere immatricolato senza ulteriori accertamenti tecnici (a meno che non sia stato modificato per aspetti connessi con la circolazione stradale), dall’altro, sempre più spesso, i Costruttori si scontrano con l’impossibilità da parte degli uffici periferici della motorizzazione civile di procedere al rilascio della carta di circolazione in assenza di un codice di immatricolazione richiamabile dalle maschere predisposte dal sistema informatico del Ministero dei Trasporti.
Pertanto, lo stesso Ministero, ha predisposto e regolamentato con specifica circolare prot. 31141 del 4/12/2018, una procedura amministrativa denominata “Trasposizione” al fine di definire per ogni variante/versione inclusa nell’omologazione europea (o solo per quelle richieste dal Costruttore) un codice univoco di immatricolazione che possa essere utilizzato dagli uffici periferici per il rilascio della carta di circolazione italiana.
Vi invitiamo pertanto, nell’ipotesi si intenda immatricolare in Italia macchine agricole omologate UE, a valutare la trasposizione delle Vostre omologazioni europee al fine di non dover incorrere in spiacevoli ritardi qualora si presenti la necessità.
Il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per approfondire aspetti pratici, tempistiche e costi.